Reverse charge e banconote da 500 euro

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Concludiamo un altro anno di questo blog dandovi conto di due importanti notizie.

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta chiara, ma soprattutto definitiva, sull’annosa questione dell’applicazione dell’inversione contabile sulla cessione di beni usati.


Come aveva sempre sostenuto la 8853 S.p.A. (vedi nostri precedenti articoli) la discriminante non doveva essere quella dello stato del gioiello ritirato, ma la destinazione finale dello stesso.
Vediamo cosa scrive allora l’Agenzia:
«Un bene risulta destinato ‘per vocazione’ ad un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia oggettivamente inidoneo ad essere inserito nel circuito commerciale poiché rotto o difettoso (come nel caso dei rottami), ma anche ogni qual volta – pur essendo un monile sano e non definibile in senso stretto come “rottame” – sia ceduto ad un operatore che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale».
Un’altra battaglia vinta!

E parliamo ora dei biglietti da 200 e da 500 euro.
Il provvedimento della Banca d’Italia è del 3 aprile scorso, ma è passato un po’ sotto silenzio.
Al capitolo intitolato «Operatività con banconote di grosso taglio» si afferma che l’utilizzo di queste banconote può favorire operazioni illecite (leggi riciclaggio e terrorismo), quindi impone una stretta sul loro utilizzo. Naturalmente non ne può vietare l’uso essendo moneta corrente a livello europeo, ma impone alle banche, alle SICAV, agli agenti di cambio, alle Poste Italiane ecc. ecc., di attivare specifici approfondimenti ogni volta che venga versato un importo superiore ai 2500 euro effettuato con le banconote da 200 e da 500 euro. In caso di dubbio sulla loro provenienza gli operatori possono astenersi dall’effettuare l’operazione e potrebbero inviare una segnalazione agli uffici preposti.
Il provvedimento sarà in vigore dal 1° gennaio 2014.

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by TriplaW
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