Sono diverse le persone che attraverso il blog ci chiedono delucidazioni sulla tassazione delle plusvalenze e, di conseguenza, sulla gestione di eventuali minusvalenze.
Intanto facciamo chiarezza sui termini.
Quando vendiamo a 100 un lingotto d’oro che abbiamo acquistato a 50 abbiamo un guadagno che si chiama plusvalenza (capital gain), al contrario se conseguiamo una perdita abbiamo la cosiddetta minusvalenza (capital loss).
Per quanto riguarda la plusvalenza nella compravendita di un lingotto d’oro, come abbiamo già scritto, è il privato che dovrà pagare la tassa attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno seguente, nessun esercente è un sostituto d’imposta.
È il cosiddetto «regime della dichiarazione», quello dove è il privato a dover provvedere personalmente alla denuncia (al contrario del «risparmio amministrato» e del «risparmio gestito» dove gli adempimenti fiscali sono curati direttamente dalle banche o dalle Sim).
Con il Decreto Legge 461/97 del 1° luglio 1998 l’imposta era stata determinata nella misura del 12,50%, con il «Decreto Salva Italia» è stata portata, a far data dal 01.01.2012, al 20% (e al 26% dal 1° luglio 2014).
Per quanto riguarda invece un’eventuale minusvalenza questa può essere conteggiata algebricamente con una plusvalenza.
Si legge infatti all’art. 68, comma 5: «Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 (cioè le plusvalenze sui metalli preziosi) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate».
ATTENZIONE: è importante chiarire che l’imposta grava solo sull’oro sotto forma di lingotti e sulle monete, non sono invece soggette a tassazione le vendite di metalli preziosi lavorati (ovvero catenine, braccialetti et cetera) perché non rientrano nella fattispecie dell’art. 67 del D.P.R. 22.12.86, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi e confermato con Circolare 165/E/1998.
Ricordiamo che, allo stesso modo, sono esenti da dichiarazione le somme incassate con la cessione dei gettoni d’oro vinti nelle varie trasmissioni televisive o nei concorsi perché queste sono tassate alla fonte.
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