Il Decreto Legislativo 92/2017, pubblicato il 20 giugno scorso, è entrato in vigore ieri 5 luglio.
Si tratta della cosiddetta “disciplina dei Compro Oro”, ma che, per come è stato varato il decreto, riguarda non solo i veri e propri Compro Oro, ma la totalità degli operatori che esercitano un’attività marginale od occasionale di compravendita e di permuta di oggetti usati, realizzati in tutto o in parte in metalli preziosi, e dunque riguarda anche le gioiellerie ed i banchi metalli.
Il decreto stabilisce che per esercitare l’attività di compravendita di oggetti preziosi usati è necessario iscriversi ad un apposito registro che dovrebbe essere istituito entro Water bounce house il 5 ottobre prossimo. Subito gli operatori si sono giustamente posti la domanda se bisognasse attendere questo registro o se le norme sarebbero entrare in vigore da subito.
Il Ministero ha chiarito che dal 5 luglio sono immediatamente applicabili alcune di queste norme e precisamente:
• art. 4 OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
• art. 5 TRACCIABILITA’ DELLE OPERAZIONI DI COMPRO ORO
• art. 6 OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
• art. 7 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Al di la delle considerazioni negative su questo decreto, che non ha tenuto in nessun conto le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria in fase di elaborazione del testo, molti aspetti della legge, come sempre accade, non risultano assolutamente chiari ed esaustivi creando dubbi e lasciando la porta aperta a diverse interpretazioni sulle modalità d’applicazione degli articoli del decreto.
L’Associazione Orafa Milanese organizzerà a breve a Milano, con la collaborazione di Federpreziosi e Federorafi, un convegno su questo decreto.
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