Avevamo promesso di chiarire una volta per tutte le modalità che la legge impone a chi acquista oro da privati ed eccoci qui.
Innanzitutto l’esercente è obbligato ad identificare il venditore chiedendogli la Carta d’Identità ed il Codice Fiscale (nel caso questo agisse per conto terzi una delega ed i documenti della persona per la quale opera). Dati che devono essere trascritti sul «Registro del Commercio di Beni Usati, Antichità e Preziosi» che deve essere preventivamente vidimato dalla Questura.
A questo punto l’esercente è naturalmente libero di proporre il prezzo d’acquisto che vuole, così come è libero di pagare subito o di aspettare che scadano i 10 giorni di legge.
Se tutto ciò risulta abbastanza chiaro, le opinioni iniziano a divergere quando si tratta di definire le modalità con le quali i «Compro oro» possono rivendere l’ “oro usato” ai banchi metalli come noi della 8853 S.p.A..
Il punto è se sia applicabile a queste operazioni il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633., e se i rottami d’oro rientrino o meno nella nozione di «materiale d’oro» diverso da quello da investimento e di «prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi».
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a questo proposito e con la risoluzione n. 375 del 2002 ha risposto positivamente al quesito.
L’Agenzia ha ritenuto infatti che la vendita di rottami di gioielli d’oro ad un soggetto che non li destina al consumo finale, ma li impiega in un processo di lavorazione e di trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d’oro o semilavorato.
In conclusione, considerato che l’impresa acquirente operi esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolga attività di commercializzazione di gioielli, l’imposta sugli acquisti di rottami d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione per il recupero del materiale prezioso contenuto, soggiace alla procedura prevista dall’art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 (il cosiddetto reverse charge appunto), procedura che non è facoltativa, ma risulta dunque essere obbligatoria.
In altre parole per cercare di essere il più chiari possibile, si deve distinguere tra vendita da parte del «Compro oro» al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione.
Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio.
Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato.
Il «Compro oro» che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. Tali forniture, se hanno i requisiti previsti, possono essere fatturate con il regime del margine (Dl 41/95).
Secondo quanto previsto dallo stesso decreto e, come meglio precisato nella circolare 177/E del 22 giugno 1995, i beni interessati dallo speciale regime del margine sono i beni mobili suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Non dunque quelli destinati alla rottamazione.
Per chi volesse maggiori dettagli rimandiamo a questo documento.
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Agosto 28th, 2011 at 09:56
Ciao. Complimenti per il sito. Volevo chiedervi ma per i compro oro che sono adibiti solo al compro oro e vendita di oggetti oro usati, che cosa bisogna fare dopo la registrazione sul registro di commercio dell’oggetto usato?
Se ammettiamo voglio venderlo al pubblico cosa devo fare?
grazie
Marzo 14th, 2012 at 10:39
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Marzo 14th, 2012 at 11:00
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Agosto 23rd, 2012 at 14:17
un’informazione molto utile.
Dicembre 18th, 2013 at 09:22
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Marzo 13th, 2015 at 20:10
Sul fatto che le cessioni di oro usato ad operatore professionale è soggetto al reverse charge. Gli acquisti di rottami o gioielleria usata da privati quale regime di esenzione iva si applica???
io sono del parere di applicare il reverse charge e non il margine
Giugno 14th, 2021 at 15:28
Invitiamo a verificare presso gli organi e autorità competenti.
A nostro parere, non essendo titoli di partita iva, i privati non emettono fattura pertanto gli acquisti di beni usati ed il relativo utilizzo del regime IVA dipende dal futuro utilizzo dell’oggetto: se questo viene consegnato ad una fonderia, l’applicazione IVA è “inversione contabile” mentre se l’oggetto viene sistemato e rivenduto ad altri soggetti privati l’applicazione IVA è “margine”.
Giugno 14th, 2021 at 15:54
Per poter acquistare beni preziosi, oltre alla licenza rilasciata dalla Questura di competenza, è necessario essere iscritti presso l’Organismo Agenti Mediatori (OAM) .
Per vendere oggetti preziosi usati al pubblico, deve verificare con il suo commercialista in quanto OROvilla non vende oggetti preziosi usati.