La nostra società aveva presentato una richiesta di chiarimenti al Ministero degli Interni per quanto riguarda il periodo di fermo dei preziosi usati.
Nello specifico si chiedeva che senso avesse che i preziosi usati, dopo aver subito un fermo amministrativo di 10gg dopo l’acquisto da parte di un dettagliante o di un compro oro, dovessero rimanere fermi ulteriori 10gg dopo essere stati ceduti ad un banco metalli per la loro fusione.
Si faceva in particolare notare che:
- i preziosi ceduti dal privato ed acquistati dal compro oro o gioielliere tradizionale in possesso anche di laboratorio per la fusione con licenza di fabbricazione, sono sottoposti ad un fermo di soli DIECI giorni prima della loro alterazione
- i preziosi usati ceduti dal privato e kids bounce house acquistati dal compro oro o gioielliere che, a loro volta cedono ai banchi metalli, sarebbero sottoposti ad un fermo di VENTI giorni prima della loro alterazione.
Il Ministero dell’Interno, nella risposta, ha ribadito (“allo stato della legislazione”) l’orientamento interpretativo già espresso in passato, confermando il divieto di cedere o alterare per 10 giorni gli oggetti usati anche se questi vengono ceduti da operatori del settore e non da privati.
Sottolineando inoltre che i preziosi usati sono da sottoporre “ad un nuovo periodo di fermo ad ogni cessione”.
La Federpreziosi è stata informata e attivata perché venga nuovamente affrontato l’argomento.
Speriamo che venga fatta chiarezza al più presto!
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