Bisogna dichiarare l’acquisto di oro?

Metalli Preziosi, Varie Add comments

Un cliente scrive:
«… leggo su una rivista un articolo che tratta di acquisto di oro (monete e lingotti).
Tra le varie informazioni parla di “sanzioni se non si dichiara all’ufficio italiano dei cambi i movimenti in oro per valori superiori a 10.329,14 €”
Vi chiedo se cortesemente potete fornirmi indicazioni su tali adempimenti onde evitare di incorrere in sanzioni».

Vogliamo subito tranquillizzare il nostro cliente e fornire un’informazione precisa ai nostri lettori:
chi acquista «oro da investimento» non è tenuto a fare alcuna dichiarazione, per il semplice motivo che saremo noi, nel caso, ad adempiere a questa necessità.
Per maggior chiarezza riportiamo quanto scrive l’UIF («Unità di Informazione Finanziaria»):
«L’art. 1, comma 2, della Legge del 17 gennaio 2000, n.7, dispone l’obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l’estero di oro, il cui importo sia pari o superiore alla soglia prefissata, attualmente pari a euro 12.500 (tale soglia è regolamentata in base all’art. 1, comma 2 della legge 7/2000 ed aggiornata successivamente dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 Ottobre 2002).
Ai fini delle segnalazioni si fa riferimento all’oro da investimento e al materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, secondo la definizione fornita all’art. 1, comma 1 della legge 7/2000.
I dati delle dichiarazioni sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.
In particolare:
– le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale ed i trasferimenti al seguito dall’estero di oro di importo superiore a euro 12.500, relative ad un dato mese di riferimento, devono essere dichiarate alla UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l’operazione è stata compiuta (segnalazione mensile a consuntivo).
– le operazioni di trasferimento al seguito verso l’estero, invece, devono essere comunicate alla UIF prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazioni preventive). In tali casi, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l’avvenuta trasmissione devono accompagnare l’oro al momento dell’attraversamento della frontiera. Qualora la dichiarazione preventiva, e quindi il trasferimento al seguito verso l’estero, sottintenda una operazione di vendita o altra che preveda un passaggio di proprietà dell’oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la tipologia di operazione e i dati identificativi della controparte. Tale operazione dovrà altresì essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo.
Le modalità di produzione e di invio alla UIF delle dichiarazioni delle operazioni in ORO sono disciplinate dalla Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro del 1° agosto 2014, che prevede la trasmissione delle stesse, in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.».
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Quindi, esattamente come si comportano le banche con i movimenti superiori ai 12.500 euro, la responsabilità della segnalazione per gli acquisti di oro eccedenti quella cifra ricade sul venditore e non sull’acquirente..
Comunque nessun timore, è solo burocrazia: la vendita di oro è libera e non è sottoposta ad alcun vincolo di sorta.

43 Risultati to “Bisogna dichiarare l’acquisto di oro?”

  1. Remo Sandro Scrive:

    Il limite di eur 12.500 è mensile od annuale?

  2. Piero Scrive:

    “La vendita di oro è libera e non è sottoposta ad alcun vincolo di sorta”.
    Ne siete proprio sicuri?
    SI è obbligati ad acquistare presso gli operatori professionali autorizzati dalla Banca d’Italia. Altrimenti l’acquisto è illegale. Vero?

  3. Mauro Marzorati Scrive:

    Ci scusi se rispondiamo solo ora. “La vendita di oro è libera e non è sottoposta ad alcun vincolo di sorta” naturalmente presso gli operatori autorizzati, al di fuori di questo canale cadiamo nel penale.

  4. Carlo Scrive:

    Ero comproprietario di un lingotto.
    Mi è stato venduto a mia insaputa e non ho traccia. Le domandò se è possibile rintracciare le operazioni di vendita presso qualche ente e quali informazioni posso accedere?

  5. Mauro Marzorati Scrive:

    Buongiorno. Il lingotto potrebbe essere stato venduto ovunque, ad un banco metalli, in una gioielleria o in un compro oro. Tutte le transazioni sono a conoscenza del Ministero, ma, anche se fosse possibile avere udienza, dovrebbe poi dimostrare che il lingotto fosse di sua proprietà: ha sporto denuncia a suo tempo? Sinceramente mi sembra che non abbia molte possibilità di successo, mi dispiace.

  6. Pippo Scrive:

    Buongiorno,
    – se l’acquisto e/o vendita vengono fatti con operatori professionali stranieri (es. GoldMoney) e l’oro fisico rimane depositato all’estero, la dichiarazione va fatta comunque? e se sì, è obbligato a farla l’operatore straniero o l’adempimento è a carico del privato italiano?
    – la suddetta dichiarazione è dovuta solo per oro fisico o anche per gli altri metalli preziosi (es. argento, platino…)?
    grazie

  7. Mauro Marzorati Scrive:

    Buongiorno. La segnalazione riguardante l’acquisto da parte di un privato di oro da investimento (e solo di questo) è di competenza del venditore, stando alla legge italiana. Nel caso di un’operazione effettuata all’estero si informi presso l’operatore.

  8. Antonio Addesa Scrive:

    Buonasera,

    Non ho ben capito se un privato che acquista oro è tenuto a dichiararlo in qualche modo.

  9. Andrea Travaglini Scrive:

    Salve. Ho acquistato due mesi fa oro fisico presso un rivenditore online ufficiale con sede in Svizzera. Il lingotto è nel loro deposito, e l’ho pagato con bonifico ad un costo inferiore ai 12.500 euro. Per almeno due anni prevedo di lasciarlo così, come investimento. Detto ciò, lo devo denunciare nella mia dichiarazione dei redditi del 2021?
    In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.
    Luigi Travaglini

  10. admin Scrive:

    Buongiorno,
    ci scusiamo per il ritardo nel darle riscontro e confermiamo che deve inserire l’operazione nel riquadro RW della sua dichiarazione dei redditi essendo un’investimento estero. Invece, per sua informazione, se avesse acquistato lo stesso prodotto da un’operatore italiano autorizzato dalla Banca d’Italia come OROvilla (https://www.orovilla.com/) non avrebbe dovuto dichiarare nulla essendo “oro da investimento” regolamentato con la legge n. 7 del 17 gennaio 2000.

  11. OROvilla.com Scrive:

    In Italia, il privato è libero di acquistare “oro da investimento” senza alcun obbligo di dichiarazione e non paga iva; l’obbligo di dichiarazione scatta nel caso di rivendita e dovrà essere calcolato il guadagno ottenuto ed inserire nella propria dichiarazione dei redditi.
    Diverso invece se l’oro viene acquistato all’estero, il provato deve dichiarare anche l’acquisto nel riquadro RW della propria dichiarazione dei redditi.
    Di seguito trova l’approfondimento sulla tassazione dell’oro da investimento: https://www.orovilla.com/blog/come-viene-tassato-loro-da-investimento-in-italia.html?ant=1

  12. OROvilla.com Scrive:

    L’importo di 12500 euro non è da considerarsi un limite, in quanto un privato può acquistare e detenere liberamente “oro da investimento”.

    L’operatore professionale in oro autorizzato dalla Banca d’Italia (come OROvilla) deve fare comunicazione per ogni operazione di “oro da investimento” e qualunque importo all’Agenzia delle Entrare e, solamente per importi superiori a 12500 anche all’ufficio informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF).

    Detto questo, l’acquisto di “oro da investimento” è cumulativo nei 7 giorni lavorativi.

  13. Alberto Scrive:

    L’oro fisico da investimento quando si richiede un attestazione isee va dichiarato come patrimonio mobiliare? Ad esempio se io ho 10k sul conto nell’attestazione isee risultano, poi durante l’anno compro il corrispettivo in oro fisico, l’anno successivo quel valore è posseduto, ma solo in forma diversa, bisogna chiedere al commercialista? C’è qualche legge o documento che dimostri come comportarsi?

  14. OROvilla.com Scrive:

    Gentile Alberto!
    Se ha un’attestazione ISEE e acquista “oro da investimento” sotto forma di lingotti e monete non c’è nessuno obbligo di dichiarazione, invece se acquista “oro da investimento” sotto forma di conto è soggetto a dichiarazione.
    Di seguito il link di approfondimento ma invitiamo a rivolgersi al proprio professionista fiscale.

    Investimento in oro: riflessi tributari e amministrativi per privati di Stefano Capaccioli

  15. Maria Scrive:

    Buongiorno, la mia famiglia possiede dell’oro semilavorato rimasto in cassaforte dopo la chiusura di un’attività di oreficeria. Sono passati molti molti anni dalla chiusura dell’attività e non si trovano più i documenti che ne attestino l’acquisto. Qual è la via più giusta e legale per dichiararne nuovamente il possesso per poi trasformarlo in lingotti da investimento o venderlo?

  16. OROvilla.com oro da investimento dal 1950 Scrive:

    Grazie per averci contattato!
    Abbiamo provveduto ad inviare procedura richiesta alla sua mail.

  17. Manuele Scrive:

    Quindi se ho compreso bene, il limite dei 12500 per eviare la dichiarazione vale per “le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale ed i trasferimenti al seguito dall’estero di oro” ma non per “le operazioni di trasferimento al seguito verso l’estero” per le quali invece non c’è limite quindi anche nel caso di un valore di 1000 euro va fatta la dichiarazione giusto?

  18. OROvilla.com oro da investimento dal 1950 Scrive:

    Gentile Manuele, in merito al suo commento che riportiamo di seguito, la invitiamo a contattare il suo professionista fiscale (commercialista). A noi risulta che, con la normativa attuale, l’unico obbligo di dichiarazione da parte del privato è al momento della rivendita in Italia calcolato il guadagno ottenuto dalla cessione e pagare l’aliquota relativa nella propria dichiarazione dei redditi nel riquadro RT mentre gli acquisti all’estero vanno dichiarati nel riquadro RW nella propria dichiarazione dei redditi. 
    Comunque la invitiamo a contattare il suo professionista fiscale (commercialista)!

  19. Andrea Scrive:

    Buongiorno,
    Sono titolare di una società che si occupa di consulenza e stavo pensando di acquistare oro fisico sia come investimento per la società, sia per fare piccoli regali ad alcuni partners. Volevo sapere se l’acquisto è scaricabile ai fini fiscali. Grazie

  20. Carla Scrive:

    bisogna dichiarare ai fini ISEE’

  21. OROvilla.com oro da investimento dal 1950 Scrive:

    Da quello che ci risulta, l’acquisto di oro da investimento sotto forma di lingotti e monete non è da dichiarare nell’ISEE ad eccezione dei piani di accumulo.
    Comunque invitiamo a confrontarsi con il proprio professionista fiscale (commercialista).

  22. OROvilla.com oro da investimento dal 1950 Scrive:

    Confermiamo che può acquistare oro da investimento sotto forma di lingotti e monete come Società, ma invitiamo a sentire il proprio professionista fiscale (commercialista) per tutti trattamenti fiscali societari che saprà rispondere con esattezza alle sue domande.

  23. monica Scrive:

    ho un lingotto d’oro lasciatomi da mia nonna senza dichiarazioni formali, lo devo denunciare? se lo vendessi cosa dovrei pagare?

  24. OROvilla.com Scrive:

    Abbiamo inviato al suo indirizzo mail l’INFORMATIVA sul trattamento fiscale di natura finanziaria e la procedura per eventualmente vendere alla nostra Società.

  25. lallo Scrive:

    Bns. Ho avuto in dono anni fa da mio padre lingotti grezzi dove sopra ci sono i numeri 732, 737 ed altri molto simili, ho fatto vedere 7na foto ei dicono essere la purezza insomma sono circa insomma un bel po, ma non mi fido ad andare in giro, sono in banca, in cassetta, ma il direttore mi dice che per la quantità non sono neanche assicurati in caso di furto, perché la polizza base copre massimo 15000 euro. Non li ho mai menzionati nel 730, che succede e come posso venderli?? in sicurezza? Grz

  26. OROvilla.com Scrive:

    Grazie per averci contattato!
    Abbiamo provveduto ad inviare informativa per eventuale nostro acquisto dei suoi lingotti grezzi!

  27. Enrico Scrive:

    Buongiorno anche la mia famiglia possiede dell’oro semilavorato rimasto in cassaforte dopo la chiusura di un’attività di oreficeria, come la signora Maria che vi ha scritto qualche tempo fa. Anche nel nostro caso sono passati degli anni dalla chiusura dell’attività e siamo privi di documentazione che ne attestino l’acquisto. E’ possibile venderlo ci sono delle limitazioni sugli importi e sul peso da poter vendere ?

  28. Vanessa Scrive:

    Ai fini del calcolo della plusvalenza da tassare al 26% al momento della vendita del lingotto, basta lo scontrino di acquisto o serve una fattura per dimostrare il prezzo di acquisto?

  29. Federico Scrive:

    Buongiorno, ho anch’io delle monete e dei lingottini lasciati in eredità tempo fa, come potrei fare per realizzare?
    Grazie

  30. Manuele Scrive:

    Ma posso regalare un lingotto a mio figlio maggiorenne? Piu precisamente, posso acquistarlo e pagarlo io affichè il lingotto risulti però suo e non mio, e ci sono problemi fiscali e quindi il lingotto risulterebbe mio?

  31. Paolo Scrive:

    Sono intetessato anch’io alla medesima problematica di Manuele del 17 ott.grazie

  32. Giovanni Scrive:

    Perché per acquistare un lingotto bisogna rilasciare i documenti?

  33. Elena Scrive:

    Salve, ho comprato oro ( monete e lingotti) per la cicra che supera 12500€, lo posso continuare a comprare ?

  34. mario Scrive:

    vorrei acquistare un lingotto oro per cortesia mi potreste dire se poi devo dichiararlo per Isee o Icef

  35. OROvilla.com Scrive:

    Fino ad oggi, 2023, una persona fisica che acquista oro da investimento non paga IVA né ha obbligo di dichiarazione di possesso, ad eccezione del Conto Orovilla che rientra come “deposito” e va dichiarato nell’ISEE qualora il soggetto abbia questa agevolazione.
    L’unico obbligo da parte del soggetto privato è calcolare e pagare la tassa al momento della rivendita: clicca qui per leggere un nostro articolo del blog dedicato all’argomento.
    Per qualsiasi ulteriori informazioni, invitiamo ad consultare il proprio commercialista, in qualità di esperto in materia fiscale.

  36. OROvilla.com Scrive:

    Certamente! Al momento dell’acquisto, se ha acquistato presso Operatore Professionale in Oro autorizzato dalla Banca d’Italia come Orovilla, non aveva pagato IVA ed era stato l’operatore autorizzato ad effettuare le comunicazioni ai enti preposti come da normativa vigente (ad esempio, all’ufficio informazione finanziaria “UIF” della Banca d’Italia)

  37. OROvilla.com Scrive:

    I lingotti e monete in oro sono prodotti che rientrano nella normativa antiriciclaggio e ogni operatore autorizzato dalla Banca d’Italia a trattare “oro da investimento” come descritto dalla Legge n. 7 del 17 gennaio 2000 è obbligato ad effettuare l’Adeguata Verifica della Clientela.

  38. OROvilla.com Scrive:

    Gentile Paolo, rispondiamo come fatto precedentemente ad Manuele il giorno 11 marzo 2022:

    Gentile Manuele, in merito al suo commento che riportiamo di seguito, la invitiamo a contattare il suo professionista fiscale (commercialista). A noi risulta che, con la normativa attuale, l’unico obbligo di dichiarazione da parte del privato è al momento della rivendita in Italia calcolato il guadagno ottenuto dalla cessione e pagare l’aliquota relativa nella propria dichiarazione dei redditi nel riquadro RT mentre gli acquisti all’estero vanno dichiarati nel riquadro RW nella propria dichiarazione dei redditi. Comunque la invitiamo a contattare il suo professionista fiscale (commercialista)!

  39. OROvilla.com Scrive:

    Può presentarsi da Orovilla su appuntamento, per consegnare la merce ed aprire il contratto di compravendita.
    Riceverà un bonifico bancario sul suo conto corrente nel giorno pattuito dal contratto stipulato, e dovrà dichiarare il guadagno ottenuto nella sua dichiarazione dei redditi e pagare le relative tasse; clicca qui per leggere un articolo del nostro blog dedicato all’argomento.
    Comunque invitiamo a consultare il proprio commercialista!

  40. OROvilla.com Scrive:

    Generalmente serve la fattura intestata alla persona che vende, ma qualche anno fa non c’era l’obbligo di emettere fatture/ricevute fiscali intestate agli effettivi acquirenti per cui presumiamo che dovrebbe poter utilizzare anche la ricevuta fiscale anonima. Comunque invitiamo a sentire il proprio commercialista!

  41. OROvilla.com Scrive:

    Se si tratta di oro usato, può presentarsi presso Orovilla su appuntamento per consegnare la merce (che verrà fusa, analizzata ed affinata previo benestare del cliente nei tempi secondo normative vigenti) e ricevere il bonifico bancario direttamente sul proprio c/c.
    A noi risulta che non c’è tassazione sulla oro usato, ma verifichi con il suo commercialista!

  42. Raffaella Scrive:

    Buonasera, la mia famiglia possiede dei pezzi di oro puro provenienti da lingotto, di questi pezzi non c è alcun certificato di autenticità nè prove di acquisto con relativo prezzo pagato. Come e a chi posso rivenderlo secondo la legge? E il quantitativo di denaro che ne ricevo in cambio deve essere tassato? In che misura? Grazie per la risposta

  43. OROvilla.com Scrive:

    Gentile Raffaella,
    qualora volesse vendere i suoi preziosi può presentarsi presso una delle nostre sedi, su appuntamento, per la consegna della merce.
    Le verranno richiesti i seguenti documenti: carta d’identità fronte e retro, il codice fiscale, le coordinate bancarie del suo c/c oltre a chiederle di compilare un modulo interno ai fini di Adeguata Verifica della Clientela; la merce verrà fusa dopo il fermo amministrativo di legge ed analizzata, e verrà contatta per l’esito di laboratorio ed infine provvederemo alla disposizione del bonifico.

    Riguardo al trattamento fiscale, non essendo un lingotto ma pezzi di oro, la rimandiamo al commercialista in quanto la legge n. 7 del 17 gennaio 2000 parla di < <...l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’oro…>>

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