L’ “Oro da investimento”
Metalli Preziosi --> Autore di questo articolo: Mauro Marzorati Aggiungere CommentiIn Italia fino all’anno 2000 non era possibile per un privato detenere oro puro se non gravandone l’importo d’acquisto con l’aggiunta dell’Iva.
Il regime fiscale è cambiato in seguito all’entrata in vigore della legge n. 7/2000 con la quale ci siamo adeguati alla normativa vigente nel resto d’Europa (direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998).
Cos’è l’ ”oro da investimento”?
La legge parla chiaro: è considerato “oro da investimento” l’oro puro sotto forma di lingotti, di peso non inferiore ad 1 g e con titolo minimo di 995°/°° e le monete d’oro con titolo superiore a 900°/°° (come, ad esempio, la sterlina inglese od il krugerrand sud africano).
La legge inoltre identifica gli operatori professionali, ossia i soggetti abilitati al commercio dell’oro, richiedendo, tra l’altro, un capitale interamente versato di 103.291 euro (i vecchi 200.000.000 di lire) e quindi l’obbligatorietà del collegio sindacale prevista dalla normativa sulle società di capitale. Si sono voluti identificare cioè degli operatori che dessero garanzie sia sotto il profilo finanziario che quello professionale.
La 8853 S.p.A. è, ovviamente, un operatore professionale; il nostro numero identificativo è 05000211.
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maggio 7th, 2008 at 11:09
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